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Legittima difesa e demagogia giudiziaria


Troppo frequentemente si invocano modifiche della legislazione penale per introdurre sanzioni piĆ¹ pesanti. Utilizzare il diritto penale come uno strumento contro i cosiddetti nemici sociali ĆØ una tentazione ricorrente. Oggettivamente concepire la legge penale e la pena come “armi” per combattere i nemici del popolo, identificati come tali dalle ideologie populiste del momento, ĆØ un fenomeno non nuovo nella nostra storia repubblicana. Tuttavia, il clima di una persistente campagna elettorale che strumentalizza le paure e i sentimenti di insicurezza, fanno temere seriamente per la stabilitĆ  dei principi del garantismo liberale. Acutamente il giurista Fiandaca ha ricordato che questa «funzionalizzazione politica in chiave populista ha raggiunto punte estreme, ad esempio, nel caso del diritto penale della Germania nazista (che assunse il "sano sentimento del popolo" a criterio ultimo della punibilitĆ ) e in quello del diritto penale della Russia sovietica (che elevĆ² a criterio decisivo del punibile gli interessi del proletariato interpretati alla luce della coscienza rivoluzionaria)». E’ evidente che la nostra classe politica ĆØ assai distante da tali estremismi. Restano, comunque, assai allarmanti alcune dichiarazioni rilasciate da politici che hanno in comune «il vizio autoritario di selezionare soggetti pericolosi da bandire dalla societĆ  in quanto nemici che attentano alla sicurezza del popolo sano (questa volta immigrati da allontanare e criminalizzare, Rom da sgomberare, ladri e rapinatori da neutralizzare con una "legittima difesa" senza limiti, pene draconiane insieme a Daspo e agenti sotto copertura per i corrotti; e, piĆ¹ in generale, riaffermazione del primato e irrigidimento della pena detentiva, con eliminazione o riduzione dello spazio delle misure alternative, ecc.)»(Giovanni Fiandaca).


Preliminarmente ĆØ necessario ricordare che la «politica criminale» ĆØ un’articolazione della «politica sociale», che opera per ridurre e, al limite, ad eliminare i comportamenti devianti ritenuti socialmente piĆ¹ gravi, appunto “criminali”. Ci si avvale non solo di quella che ĆØ definita «giustizia penale», ma anche degli interventi, da cui il fenomeno sociale «criminalitĆ » possa essere represso e prevenuto. Pertanto, la «politica del diritto penale», ĆØ l’insieme delle decisioni politiche aventi ad oggetto il segmento penalistico dell’ordinamento giuridico, sia nella definizione di ciĆ² che ĆØ “reato”, sia nell’individuazione delle modalitĆ  della relativa prevenzione e repressione.
Detto questo, la «politica del diritto penale» ĆØ qualcosa di decisamente serio per essere affidata a chiacchere da bar, a pulsioni punitive e bisogni di sicurezza oggi emotivamente diffusi, forse piĆ¹ che in passato. Nella nostra democrazia costituzionale, ci ricorda Fiandaca, «ĆØ in linea di principio contestabile che le scelte di politica penale (in quanto incidenti in senso limitativo sulle libertĆ  fondamentali costituzionalmente rilevanti) possano desumere la loro ragione giustificatrice, in termini razionali e valoriali, dalla mera volontĆ  della maggioranza». Come voterebbero oggi la maggior parte degli italiani dinanzi al quesito: «desiderate reintrodurre la pena di morte nel nostro Ordinamento?».
Quanto sopra detto, ĆØ indispensabile per affrontare una riflessione circa la tanto decantata riforma della legittima difesa. Sono in campo diverse proposte di modifica dell' art. 52 del codice penale (tra l’altro sconosciuto ai tanti), al fine di favorire prima ai cittadini e poi alla magistratura di individuare con maggiore certezza gli spazi di una autodifesa legittima. Difficile riassumerle in poche battute e entrarne nel merito. Una cosa, tuttavia, ĆØ certa: nessuna modifica legislativa potrĆ   esentare da indagini e accertamenti giudiziali anche approfonditi colui il quale uccide o ferisce qualcuno allo scopo di difendersi da un'aggressione. Se tali accertamenti sono inevitabili nella commissione di reati decisamente meno gravi, non si vede come legittimamente prescinderne nel caso ben piĆ¹ grave dell' uccisione di un uomo (l’uccisione ĆØ stata veramente giustificata dalla necessitĆ  di difendersi, la reazione ĆØ stata manifestamente eccessiva trascendendo la necessitĆ  di autodifesa ecc.). E', inoltre, impossibile cambiare l' istituto della legittima difesa, eliminando dai suoi presupposti il requisito della «proporzione» tra aggressione e reazione difensiva. Recentemente l'Associazione italiana dei professori di diritto penale, ha rammentato che il requisito della proporzione ĆØ in ogni caso implicito nello stesso concetto di «necessitĆ » di difendersi: una difesa manifestamente «sproporzionata cesserebbe di essere difesa e assumerebbe i contenuti di un' offesa». La nostra Costituzione riconosce un rango prioritario ai beni della vita e dell' integritĆ  personale (anche degli stessi delinquenti!). Quindi, nessuna maggioranza parlamentare puĆ² assurgere la sicurezza dei cittadini a principio giustificativo di una trasformazione della legittima difesa in un diritto di difesa svincolato da limiti invalicabili, quasi si trattasse di una incondizionata licenza di uccidere. Una eventuale riforma – avvertono i penalisti - in questo senso sarebbe sicuramente illegittima, per violazione di principi costituzionali, sovranazionali e internazionali.
Giuseppe Conte e Alfonso Bonafede, sono studiosi di diritto, prima ancora che premier e ministro della Giustizia. Non avendo rinnegato la loro formazione di provenienza (almeno si spera), confidiamo che si adopereranno per evitare stravolgimenti o soluzioni illegittime. La politica non puĆ² fare a meno della competenza dei penalisti per l’eventuale riscrittura dell' art. 52. Del resto – come ĆØ stato rilevato da tanti osservatori - la stessa formazione di diversi componenti di questo governo, dimostra che i professori servono. E servono piĆ¹ di prima

 Antonio Salvati

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